venerdì 15 giugno 2012

001ARCH-video-d'architettura



VIDEO D'ARCHITETTURA


Architecture on VIMEO

sfoglia i video

World Heritage
cortometraggi postati dall'UNESCO (in ENG) 
sfoglia i video 
  • (> YT) Schröder House di Gerrit Rietveld (UNESCO/NHK)  
  • (> YT) Portovenere, Cinque Terre, and the Islands (Palmaria, Tino and Tinetto)

Serie di documentari di architettura
realizzati dal Centre Pompidou
(in ENG) (postati su YouTube)
  • 03. (> YouTube) Family Lodging in Guise 1999 (France - tit. or. Le Familistère. Une cité radieuse au XIXe sièclescheda


dedicato all'edificio di Jørn Utzon per celebrarne il 40mo anniversarioe contenete diversi video
(in ENG)

alcuni video su 
Le Corbusier
 Frank Lloyd Wright
Walter Gropius

  • (> YouTubeWalter Gropius intervistato da Emilio Garroni (1961) (ITA) .



NB

CHIEDIAMO A CHIUNQUE INTERESSATO DI FORNIRCI ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'ARGOMENTO.

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mercoledì 18 aprile 2012

001-MiBAC-mezzi di trasporto per missioni


Quali sono i problemi che i dipendenti MiBAC devono affrontare per compiere le loro "missioni" sul territorio?

Vale la pena richiamare la necessità di avere mezzi adeguati per compiere sopralluoghi e viaggi fuori sede (detti "missioni") per poter vedere de visu l'oggetto del proprio lavoro, relativo alla tutela sui beni culturali e paesaggistici.
Se svolgere il proprio lavoro sul territorio non è mai stato facilissimo, ciò è diventato più complicato dal 2010: è stato abolito, o comunque molto limitato, il rimborso del mezzo proprio. Ciò in sostanziale concomitanza con le polemiche per le auto blu delle varie dirigenze e personalità politiche della nazione e con la logica di ridurre i costi della pubblica amministrazione.


Cosa è successo recentemente?
Con il comma 12 dell’art. 6 del Dl n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, il legislatore ha - in teoria - cancellato la possibilità di utilizzare il mezzo proprio.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazioni di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

Ciò sembrerebbe escludere senza possibilità alcuna possibilità di rimborso delle spese del mezzo proprio utilizzato dal dipendente.
Infatti la norma "disapplicata" è quella che indica i rimborsi per il mezzo proprio

"La prima disposizione stabilisce un’indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, ha frequente necessità di recarsi in località comprese nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il mezzo proprio
La seconda norma disciplina invece l’entità di tale indennità chilometrica, ovvero un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale." ***

Attualmente, però, non è "disapplicata" l'art. 9 della legge n. 417/78 che dice:

Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l’uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

Da questo rebus prendono quindi le mosse una serie di documenti (delibera Corte die Conti della Lombardia, circolari Ragioneria Generale dello Stato,  circolari del MiBAC ...) atti a chiarire la questione.
Il fatto che, per dirla in parole certamente imprecise, il singolo dirigente non ha strumenti certi per determinare se e come autorizzare la missione con mezzo proprio!!!


Come viaggiano i dipendenti del MiBAC?

I funzionari effettuano il loro viaggio (nell'area di competenza oppure, piuttosto raramente, fuori per aggiornamenti o indagini scientifiche) anticipando le spese, che vengono rimborsate con modalità non sempre uguali.
Ora se il luogo non è facilmente raggiungibile o non è affatto con questi mezzi quali sono le possibilità?
Ecco il problema.

In ogni caso si propone una riflessione sulle possibilità di muoversi di un funzionario che si occupa del territorio, come è quello delle soprintendenze, con particolare interesse alle tutele del lavoratore connesse.

- Il modo principale per viaggiare è con i mezzi pubblici, ovvero con le Ferrovie dello Stato con le corriere. Il treno evidentemente raggiunge solo alcuni luoghi. Le corriere raggiungono anche centri minori, anche se non tutti, e poi il funzionario può aver esigenza di raggiungere luoghi anche al di fuori delle località servite, basti pensare ai siti archeologici.
Per viaggiare fuori regione ci sono anche gli aerei.
Il taxi è un mezzo pubblico, deve essere esplicitamente autorizzato (cosa che a quanto risulta non sembra facile. Chi sa meglio questa cosa la spieghi, perché con questo mezzo pubblico tutti i luoghi sono raggiungibili, ma la spesa può essere ingente!!!).

- Al personale munito di patente di guida può essere  consentito l'uso di un mezzo di proprietà dell'Amministrazione, con il rimborso, dietro presentazione di regolari ricevute, delle spese eventualmente sostenute per l'uso di detto automezzo che sono, comunque, anticipate dal dipendente.
Ammesso che il mezzo sia in ordine e dotato di polizza kasko, questa appare essere una soluzione ottimale. Il problema - che non a caso a condotto all'utilizzo del mezzo proprio - è che le amministrazioni, in particolare le soprintendenze, non hanno i fondi per acquistare o affittare i mezzi.
Si può ipotizzare (ma non ci risultano casi nel MiBAC) che la soprintendenza affitti, o meglio stipuli una convenzione con una impresa di car renting,  per acquisire temporaneamente il mezzo di cui ha necessità. 
Questione: è sufficiente una normale patente per guidare un'auto dell'amministrazione?

- È possibile viaggiare su mezzo di altra Amministrazione (forze armate e di p.s., enti locali, etc.). In questo caso sembrerebbe evidente che il dipendente abbia tutte le coperture assicurative, come trovarsi in luogo di lavoro. Tale mezzo non va confuso con quello di cortesia (di cui si riferisce sotto).


- Il mezzo proprio, lo abbiamo visto, è rimborsabile in via eccezionale: il dirigente può autorizzare se incorrono particolari esigenze di servizio e l’economicità della scelta. L'uso del mezzo proprio, va detto chiaramente, è un prestito che il dipendente fa all'amministrazione (se il dipendente non "bara", ovviamente; nel tal caso è un furto!). 
Va rilevato che mezzo di trasporto comporta una responsabilità e un rischio economico aggiuntivo per il dipendente:
  • se il dipendente ha un incidente viene coperto da polizza kasko (art. 16 del CCNL del 16.05.2001 ect.), e da invalidità INAIL e tutte le garanzie. In realtà se l'incidente dovesse procurare un danno al mezzo proprio, il rimborso, si sa, copre un mezzo usato che comporta perdita di tempo e di denaro per il dipedente.
  • se il dipendente commette infrazioni queste sono, evidentemente, in ogni caso a suo pieno carico.
Invece il dipendente che viaggia con mezzo di altro dipendente sembrerebbe avere tutte le tutele contrattuali.


- Il funzionario può muoversi (ma non si capisce bene a quale titolo, se autorizzato o no) utilizzando il mezzo di cortesia offerto da terzi (imprese, professionisti, proprietari...). Questa pratica, assai diffusa nelle soprintendenze, risulta problematica.

1. Prima criticità è quella della possibile lacuna di copertura assicurativa del dipendente. É vero che l'assicurazione dell'auto copre i danni ai terzi trasportati, ma:
a. non è detto che il trasportatore sia provvisto di assicurazione o, in ogni caso, di buona assicurazione (i.e. massimali e altre clausole contrattuali atte a favorire un pronto risarcimento);
b. non è certo che l'INAIL riconosca l'invalidità o altro a chi ha incidente in orario lavorativo con trasporto di cortesia (in ogni caso è bene indicare nella richiesta di autorizzazione alla missione la tipologia di "trasporto di cortesia" eventualmente aggiungendo le generalità dell'autista).
2. Si rileva poi che c'è un evidente conflitto di interessi tra il pubblico ufficiale (il funzionario) e/o il tecnico preposto ai Lavori Pubblici (il Direttore dei Lavori) ed il privato cittadino che è sottoposto al potere di controllo.
3. Va infine detto che il trasporto di cortesia è un  espediente che limita le capacità di movimento del funzionario, rispetto all'uso di un mezzo autonomo.
Questo è il quadro.

Cosa si può fare per migliorare la situazione?

Questa è una domanda aperta su cui si chiede la partecipazione di tutti.


materiali e links





  • Circolare n. 26 del 19.09.2011 del Segretariato Generale del MiBAC


  • Manuale missioni (2006) dal sito dell'Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG)


NB

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